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TELEVISIONE SENZA FRONTIERE. I LAVORI DELLE COMMISSIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proseguono i lavori del Parlamento europeo sulla proposta di revisione della direttiva “Tv senza frontiere” presentata dalla Commissione il 13 dicembre scorso.
Sul provvedimento, estremamente complesso, si sono manifestati orientamenti molto articolati e contrapposti anche perché dalla definizione di un quadro normativo esteso a tutto il settore dell’audiovisivo possono derivare effetti diretti ad incidere in profondità sul mercato dei media.
Su questo sito, alla sezione documenti, sono stati già pubblicati il testo della proposta di revisione della direttiva, nonché le osservazioni formulate dalla Fieg e dalla European Newspapers Publishers’ Association (ENPA) in occasione delle consultazioni avviate dalla Commissione europea.
Si riportano ora i progetti di parere espressi dalle Commissioni: industria, ricerca ed energia, diritti della donna e uguaglianza di genere; mercato interno e protezione dei consumatori; libertà civili, giustizia e affari interni.
Si tratta di pareri provvisori – e quindi ancora emendabili - che le Commissioni suddette devono mettere a punto per la Commissione Cultura e istruzione che provvederà alla stesura del parere definitivo da sottoporre all’aula.
Per quanto riguarda i singoli progetti di parere si richiama l’attenzione su alcune parti degli stessi particolarmente rilevanti.
1) Progetto di parere della Commissione industria, ricerca ed energia. Relatore On. Gianni De Michelis.
La formulazione del parere è in sintonia con la disciplina già molto permissiva in materia di pubblicità televisiva contenuta nella proposta di direttiva.
Viene accolto il principio del “product placement” da inserire nei programmi televisivi, infrangendo il principio della separazione tra pubblicità e programmi. Né viene fatto alcun cenno all’esigenza di stabilire criteri idonei a misurare durata e frequenza non solo di tecniche pubblicitarie come il product placememt, ma anche come le telepromozioni e le sponsorizzazioni.
Questo significa, in pratica, che il tetto orario di programmazione pubblicitaria del 20%, limitato agli spot tradizionali “brevi”, potrà essere impunemente aggirato senza riguardo per diritti e interessi dei telespettatori a fruire di programmi con un minimo di integrità.
In un contesto normativo già molto vantaggioso per l’emittenza televisiva, il progetto di parere della Commissione Industria propone un emendamento (25) all’art. 11, comma 2, del testo proposto dalla Commissione che, oggettivamente, appare un’ulteriore concessione all’emittenza televisiva. L’art. 11 della direttiva attualmente in vigore prevede infatti per le opere audiovisive ivi citate di durata inferiore a 45 minuti una sola interruzione per ogni periodo di 45 minuti. Nel testo della proposta di direttiva della Commissione, l’interruzione può avvenire ogni 35 minuti. La Commissione propone ora un ulteriore abbassamento a 30 minuti del periodo, con una motivazione incomprensibile dal momento che la norma attualmente in vigore prevede che l’interruzione pubblicitaria avvenga non ogni 30 bensì ogni 45 minuti.
2) Progetto di parere della Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere. Relatrice Lissy Gröner (Gruppo socialista).
Il documento afferma con particolare evidenza il principio della separazione tra programmi e pubblicità e, pertanto, propone il mantenimento del divieto di utilizzazione della tecnica del product placement nei programmi televisivi, anche perché non è affatto dimostrato che il ricorso a tale tecnica – come sostengono soprattutto le emittenti televisive - abbia come diretta conseguenza la crescita in termini di competitività dell’industria europea dei media.
3) Progetto di parere della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori. Relatrice Heide Rühle (Gruppo Verde/Alleanza libera europea).
E’ il più articolato tra i progetti di parere.
Propone una delimitazione del campo di applicazione della proposta di direttiva della Commissione, oggettivamente molto ampio in quanto destinato a disciplinare tutti i servizi non lineari che abbiano finalità economiche. Oltre ai siti gestiti privatamente, il testo proposto esclude dall’ambito applicativo quei servizi non destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, nel senso che questi ultimi rappresentano una componente del tutto secondaria e non principale dei servizi. Sono inoltre esclusi quei servizi che non consistono interamente o principalmente nella trasmissione di segnali su reti elettroniche di comunicazione, nonché i servizi delle società dell’informazione così come definiti dalla Direttiva n. 98/48/CE, vale a dire i servizi elettronici a distanza a richiesta individuale.
Per quanto riguarda la pubblicità introduce una distinzione tra “product integration” e “product placement”. La prima tecnica continuerebbe ad essere vietata come forma di pubblicità ingannevole in quanto i contenuti del programma sarebbero costruiti sulla base di un prodotto o di un marchio, alterando l’integrità dei contenuti stessi e facendo apparire prodotti o marchi come se fossero preferiti dal programma e dai suoi protagonisti. La seconda tecnica verrebbe ammessa nei programmi di fiction, in quelli simili alle fiction e in quelli sportivi, vale a dire nei programmi prevalenti nel prime time.
Non è previsto alcun metodo di rilevazione e di misurazione del product placement che, unitamente alle sponsorizzazioni e alle telepromozioni, resterebbe escluso dal limite orario di programmazione pubblicitaria del 20%.
Viene proposta la riduzione da 45 a 30 minuti del periodo in cui i film per la televisione, le opere cinematografiche, i programmi per bambini e i notiziari possono essere interrotti.
4) Progetto di parere della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni. Relatore: Jean Marie Cavada (Alleanza dei Democratici e dei liberali per l’Europa).
Non prevede particolari modifiche, se non in materia di diritto di rettifica di cui propone la più ampia estensione ai servizi audiovisivi non lineari.



Ruhle draft opinion 062006.pdf
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