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DIRITTO D'AUTORE ED INTERNET: PRIME CONSIDERAZIONI

Premessa Una delle principali caratteristiche di Internet, nonché una delle ragioni del suo sviluppo, è la facilità di reperimento e di diffusione delle informazioni: ciò avviene tramite i “links”, ossia i “collegamenti”, che consentono agli utenti della rete di spostarsi all’interno di un sito web o di collegarsi alle pagine di un sito web diverso da quello di partenza fino ad arrivare al sito che contiene le informazioni desiderate.Il link presenta un aspetto statico, in quanto segno grafico, e uno dinamico, in considerazione della sua funzione di collegamento.Il link nel suo aspetto statico consiste in un segno grafico (una sottolineatura, una foto, un logo, un’icona) la cui funzione è quella di indicare l’indirizzo URL dove si trova il documento cui il link si riferisce; funziona, in sostanza, come una specie di nota bibliografica. Il link nel suo aspetto dinamico è lo strumento tecnico attraverso il quale l’utente può visualizzare le diverse pagine web che compongono la rete e quindi spostarsi al suo interno.I links si distinguono poi in: - links “interni” che hanno lo scopo di facilitare la navigazione dell’utente all’interno di una pagina o di un sito web;e- links “esterni”, che permettono all’utente di collegarsi ad una pagina che si trova in un sito diverso da quello in cui è contenuto il link.Nell’ambito dei links esterni, si parla di surface linking, deep linking e framing a seconda del modo in cui viene realizzato il collegamento.Negli ultimi anni alcuni di questi metodi di ricerca e di condivisione delle notizie sono stati oggetto di numerose controversie, sia in Italia sia all’estero, in ordine alla possibilità di tradursi in violazioni delle norme sulla concorrenza e/o di quelle sul diritto d’autore. Il problema è di particolare evidenza con riferimento alla pratica del c.d. “deep link”.

Il deep link Il deep link è una delle tre tipologie di link esterni, ossia di collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando, utilizzati in Internet: esso è caratterizzato dal fatto di rinviare direttamente ad una pagina interna del sito linkato, senza passare per la home page. Gli altri due tipi di link esterni sono:

• il c.d. surface link – è il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito;
il c.d. framing – è l’apertura di una pagina web di un altro sito all’interno della struttura grafica del sito che si sta visionando.Finora nessuno ha contestato la legittimità del surface link, assimilato giuridicamente alla citazione e considerato, dalla maggior parte degli operatori, una forma di pubblicità indiretta; così come, in linea generale, è riconosciuta l’illiceità della pratica del framing, in quanto atto di concorrenza sleale. Nel framing, infatti, si verifica l’inserimento del contenuto del sito linkato nella veste grafica del sito linkante, per cui risulta estremamente difficile per l’utente distinguere un semplice collegamento interno al sito da un collegamento esterno realizzato tramite framing.Più controversa è, invece, la questione relativa al deep link. Sia in dottrina sia in giurisprudenza, infatti, c’è ancora molta incertezza sui confini entro i quali tale pratica possa dirsi lecita o meno.

Profili giuridici  Sono quattro, in particolare, i profili di criticità presi in considerazione:1. il danno economico per l’aggiramento della home page;2. la violazione del copyright;3. la concorrenza sleale;4. l’uso di segni distintivi protetti.1. Il danno economico.Il deep link è ritenuto illecito, da parte di alcuni autori, in quanto, saltando la pagina principale per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso causa la perdita, in capo al titolare del sito linkato, dei benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella home page. Numerosi siti riportano espressamente nelle note legali il divieto di “deep linking”.L'accusa più pesante che è mossa ai link, ossia quella di sottrarre potenziali visitatori e quindi introiti al sito linkato, risulta ormai ampiamente superata dallo sviluppo di empiriche soluzioni tecniche. Infatti, proprio per sfruttare appieno le potenzialità che offrono i deep link, i webmaster più attenti inseriscono in ciascuna pagina del sito un link interno che rinvia alla home page. Inoltre, è ormai pratica diffusa inserire contatori di accessi e banner pubblicitari in ciascuna pagina del sito (o almeno nelle maggiori pagine interne), determinando così un aumento degli introiti pubblicitari. In altre parole, secondo molti, i links – e tra essi anche il “deep link” – rappresentano uno strumento determinante per lo sviluppo funzionale dei siti, permettendo anche di formulare nuove strategie commerciali in grado di incrementare i profitti pubblicitari.2. La violazione del copyrightSi discute circa la possibilità di configurare una violazione del diritto d’autore rispetto ai materiali protetti (testi, immagini, opere musicali e filmiche, ecc.) contenuti nel sito linkato. La dottrina statunitense, confermata dalla giurisprudenza, ritiene che il collegamento tramite link non implichi di per sé una effettiva violazione delle norme sul diritto d'autore in quanto il contenuto del sito linkato non viene copiato sul sito linkante ma solo sul computer dell'utente dietro istruzione del browser; quindi il sito linkante non riproduce né diffonde né elabora il materiale protetto ma offre solo una via d'accesso al sito che lo contiene. E’ indubbio d’altra parte che, di fatto, il link contribuisce in maniera indiretta a violare i diritti d’autore sul contenuto del sito linkato e, per questo, nei sistemi anglosassoni sono state elaborate due figure ad hoc di responsabilità indiretta, che si differenziano dalla responsabilità diretta del soggetto che compie materialmente la violazione (c.d. direct liability o liability for direct infringement ).Tali figure sono:

• la c.d. contributory liability, che ricorre quando il soggetto responsabile - pur non essendo il diretto esecutore della violazione - contribuisce in qualche modo alla sua realizzazione e ne è a conoscenza (“actual knowledge”) o comunque ha motivo di esserlo (“reason to know”);e
• la c.d. vicarious liability, che si verifica quando il soggetto responsabile ha il compito e la possibilità di controllare (“the right and ability to supervise”) l’attività da cui deriva una violazione del diritto d’autore e trae da questa attività un vantaggio economico diretto. In questo caso non rileva che il responsabile indiretto sia a conoscenza o meno del comportamento illecito del terzo. Rispetto al nostro ordinamento la direct liability è assimilabile alla previsione dell’articolo 2043 del codice civile relativo alla responsabilità civile extracontrattuale; la contributory liability richiama il disposto dell’articolo 2055 del codice civile in materia di concorso di colpa mentre la vicarious liability è assimilabile a quanto previsto dall’articolo 2049 del codice civile circa la responsabilità del padrone o committente.3. La concorrenza slealeUno dei profili che viene quasi sempre sollevato nelle cause di linking è quello della concorrenza sleale.Le decisioni della giurisprudenza in materia di deep link sono state sinora assai contrastanti. Quelle favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si basano sulla motivazione che non emergono profili di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro, al visitatore, che ci si trova su di una pagina diversa da quella che si stava visitando. Diversa è la situazione, come accennato, nel caso di framing. Sull'illegittimità del framing non vi sono molte contestazioni, posto che la pagina esterna è visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Secondo la dottrina, dunque, tale ipotesi configurerebbe una fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista dal terzo comma dell'articolo 2598 del codice civile, che sanziona la condotta di chi si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e che risulti idoneo a danneggiare l’altrui azienda.4. L’uso di segni distintivi protettiLa liceità del deep link è stata, a volte, valutata anche alla luce delle norme in tema di segni distintivi. In particolare si è riscontrata l’illiceità del link quando questo era rappresentato da un segno distintivo protetto (un marchio o un logo). In questo caso è, dunque, l’aspetto statico del link ad essere preso in considerazione e non il link in quanto collegamento.Di conseguenza si applicano per analogia le norme in tema di segni distintivi; quindi bisognerà verificare se del marchio viene fatto un uso commerciale o non commerciale. Nel primo caso, se il segno distintivo usato è simile o identico, se c’è il rischio di confusione tra i segni e se i titolari dei segni sono in rapporto di concorrenza, allora il titolare del marchio ha diritto all’uso esclusivo. Nel caso di uso non commerciale, invece, il titolare del marchio non può inibirne l’uso a terzi.Più problematico è invece stabilire se il collegamento in sé possa integrare un uso illecito dei segni distintivi protetti eventualmente contenuti nel sito linkato.

Le principali controversie in tema di linking La maggior parte delle controversie sorte in tema di linking è stata finora risolta tramite accordi stragiudiziali tra le parti. Alcuni di questi casi offrono comunque importanti spunti di riflessione in ordine alla evoluzione del concetto di linking, e in particolare di deep linking.La prima questione portata all’attenzione di un organo giudiziario è stata, nel 1996, quella tra due quotidiani scozzesi online: “The Shetland Times” e “The Shetland News”. All’origine della causa vi era il fatto che quest’ultimo aveva inserito nel proprio sito, tramite deep linking, alcuni collegamenti che riproducevano testualmente titoli di articoli del quotidiano concorrente; nel corso del giudizio, uno dei giudici si pronunciò nel senso di ritenere che il comportamento dello Shetland News integrasse una violazione dei diritti di esclusiva sui contenuti del sito dello Shetland Times. La controversia fu poi risolta tramite un accordo tra le parti.Tre anni dopo, negli Stati Uniti, Ticketmaster Online promosse una causa di deep linking nei confronti del sito Tickets.com, rilevando i seguenti profili di contestazione:
• violazione delle condizioni generali di uso del sito, in cui si faceva espresso divieto di linking non autorizzato;
• danno economico subito da Ticketmaster nei confronti degli investitori pubblicitari, per effetto dell’aggiramento della homepage;
• concorrenza sleale, visto che gli utenti potevano essere indotti a ritenere che ci fosse una qualche forma di connessione tra i due siti.Il giudice chiamato a decidere della controversia ritenne fondate le questioni del danno economico e dei profili di concorrenza sleale; la violazione delle condizioni generali di uso del sito, invece, fu giudicata insussistente, mancando le prove circa la volontà di Tickets.com di aderire alle condizioni generali di uso del sito di Ticketmaster. Questa considerazione lascia intendere quindi che c’è la possibilità, per un sito, di vietare efficacemente la pratica del linking predisponendo delle condizioni generali sull’uso del sito cui gli utenti devono aderire. Nel dicembre 2000 - qualche mese dopo la “storica” decisione con cui il Tribunale di Rotterdam aveva affermato la liceità del deep linking – il Tribunale di Parigi ha emesso una sentenza che ha suscitato grande interesse. All’origine della controversia c’era il fatto che il motore di ricerca Keljob effettuava un deep linking particolarmente aggressivo alle pagine del sito Cadres online. Quest’ultimo si rivolse al Tribunale chiedendo che la società Keljob cessasse di:
• modificare e alterare i codici sorgente HTML delle pagine web del sito di Cadres;
• presentare le pagine web del sito Cadres o il loro contenuto sotto un indirizzo URL diverso;
• modificare le funzioni di navigazione e il logo del medesimo sito.Il giudice francese ha accolto la domanda principale della parte attrice, condannando Keljob a ristrutturare i links al sito di Cadres online. Pur non esprimendosi chiaramente contro il deep linking in quanto tale, la sentenza condanna un tipo di deep linking particolarmente aggressivo quale quello riscontrato nel caso specifico e definito come “un’azione sleale, parassitaria e una appropriazione degli sforzi finanziari altrui”.Una situazione analoga sembra profilarsi con riferimento alla iniziativa dell’agenzia di stampa francese AFP che, lo scorso anno, ha citato in giudizio, la Google Incorporation per il c.d. sistema “Google News” da questa attivato.Sono tre, in particolare, gli aspetti contestati a Google dall’agenzia francese:1. la pubblicazione, senza autorizzazione, di proprie fotografie, titoli e sommari di articoli in violazione del copyright;2. la rimozione delle “copyright notice” (note legali in materia di diritto d’autore);3. l’indicizzazione di notizie ed immagini da varie fonti che pubblicano news targate AFP. Google News, infatti, non riporta direttamente le notizie dell’agenzia di stampa francese bensì “recupera” le informazioni riportate da altre fonti (tra cui CNN, Washington Post, Fox News, ecc.), che, invece, hanno regolare accesso alle agenzie di stampa. Google ha acconsentito a stipulare un accordo preventivo in base al quale si impegna a non pubblicare più notizie di fonte AFP. Quanto, invece, alla questione relativa al risarcimento dei danni, il caso è tuttora pendente davanti al tribunale Usa.

Conclusioni In assenza di un espresso divieto sia da parte della legge sia nell’ambito delle regole di netiquette, il linking non integra di per sé una pratica illecita, ma può presentare dei profili di illiceità a seconda del modo in cui il collegamento viene realizzato. La legittimità del link, quindi, va sempre valutata nel caso concreto.Per “difendersi” dal linking, il titolare di un sito potrà:
• predisporre una linking policy, ossia un documento nel quale si pronuncia circa la liceità o meno di effettuare dei links al proprio sito e, in caso affermativo, provvede altresì a disciplinare le modalità per effettuare il link. La linking policy ha una valenza generale e, di solito, viene visualizzata sulla home page del sito;
• concludere dei web-linking agreements, ossia degli accordi con i quali una parte concede all’altra il diritto di effettuare un link al proprio sito, verso corrispettivo, ovvero le parti si concedono questo diritto reciprocamente. La realizzazione di simili accordi può senza dubbio prevenire l’insorgere di controversie, anche se nel concludere tali intese occorrerà verificare che le parti siano titolari dei diritti di utilizzazione economica dei contenuti dei rispettivi siti. Infatti, nella prassi accade che i contenuti del sito possono essere forniti da terzi (c.d. content providers) che, tuttavia, non sempre concedono al titolare del sito anche il diritto di sfruttamento economico degli stessi;
• adottare alcune soluzioni tecniche “proprie” della rete, quali i blocchi all’accesso (che impediscono al server dell’utente di copiare la pagina cui è diretto il deep link) oppure le funzioni di re-direct automatico (per cui nel caso di deep link la pagina visualizzata non sarà quella richiamata ma la home page del sito in cui quella pagina si trova).Questi accorgimenti sono chiari indici della volontà del titolare del sito di impedire il deep linking alle pagine interne; perciò un link che in qualche modo aggiri questi ostacoli tecnici dovrebbe essere considerato illecito. In ogni caso, è buona norma per chi intenda inserire nel proprio sito un link ad un sito terzo, verificare in primo luogo la linking policy del sito a cui ci si vuole collegare; e astenersi, comunque, dal framing e da qualunque espediente che possa confondere l’utente quanto all’origine dei contenuti della pagina web.



  
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