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CONTRATTO GIORNALISTI. Il testo dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglata presso il Ministero del Lavoro.

Il 24 febbraio 2001 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni, della Dr.ssa Maria Teresa Ferraro Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro e della Dr.ssa Erminia Vigiani Dirigente Div. VIII D.G. RRLL,

tra

Fieg



e

Fnsi


È stata stipulata la seguente ipotesi per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

1. Decorrenza e durata

Il contratto fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° marzo 2001 ed avrà validità fino al 28 febbraio 2005 per la parte normativa e fino al 28 febbraio 2003 per la parte retributiva.

2. Incremento dei minimi

Il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1999 per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è incrementato di L. 280.000 a regime.
Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti e cadenze:

1° marzo 2001 = L. 160.000
1° marzo 2002 = L. 120.000

Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 30 settembre 1999 rispettivamente per i giornalisti professionisti e praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2) per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part time (art. 36) in atto al 30 settembre 1999 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all’applicazione dell’aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il livello 100 della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a far data dal 28 febbraio 2001.

3. Previdenza complementare

La quota di TFR prevista dalla lett. c) del punto 5 dell’accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio dell’ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro.

4. Modifiche normative

In allegato risultano riportate le modifiche ed integrazioni alla disciplina collettiva andata in scadenza al 30 settembre 1999.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA

______________________________________________________________________



Art. 3

Contratti a termine, a tempo parziale, di lavoro temporaneo

A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:

- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali ;

- nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;

- per sostituire giornalisti assenti per ferie;

- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;

- per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;

- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;

- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R.;

- per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.

L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi sopra indicate.

L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.
Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.
Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato,
sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.

B) Lavoro a tempo parziale

L'allegato N del contratto è sostituito dal seguente testo:

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.
Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.
L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


C) Contratti di lavoro temporaneo

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzazione in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.


D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A e C non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.


Norma transitoria

In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti sulla base dell’andamento dei rapporti di lavoro temporaneo si impegnano a valutare l’applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.

Dichiarazione del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il problema dell’ente previdenziale cui deve accedere la relativa contribuzione.


Art. 4

Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale

Il 3° comma è così modificato.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato. Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l’autonomia delle testate, l'opera del giornalista nel corso dell'orario normale di lavoro potrà essere utilizzata anche per le altre testate edite dall'azienda, comprese quelle multimediali, nonché per quelle edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 c.c.). La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista.

Eliminare il 2° comma della norma particolare dell'articolo.

Nota a verbale

Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l'opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.

Al paragrafo "Situazione occupazionale" sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera A1 è eliminato l'inciso "giornalisti non iscritti all'INPGI";

alla lettera B sono eliminati il 1° e 3° comma nonché il capoverso n. 6;

alla lettera B, paragrafo 1 ("assunzioni di professionisti") aggiungere che la durata minima del contratto è elevata da 4 a 6 mesi e quella massima a 24 mesi.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'assunzione dei disoccupati le parti si riservano di rivederne il contenuto in relazione alla necessità di adeguare la normativa in termini più funzionali, in particolare eliminando i riferimenti alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Art. 11

Qualifiche e minimi di stipendio

I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:
Giornalisti in servizio al 30 novembre 1995
a) redattore di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità professionale);
b) redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;
in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici, può essere attribuita per iscritto al redattore, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera c). Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, una indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di caposervizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'articolo 7.
Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;
c) vice capo-servizio;
nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;
d) capo servizio;
è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo servizio.
Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36;
e) vice capo redattore;
nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo redattore espleta anche le mansioni di capo servizio;
f) capo redattore;
è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.
Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27 lett. b) maggiorata del 50%.
Agli effetti dell'assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi, ovunque esercitati, non rileva l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.
Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l'indennità di contingenza.
Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.
Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995
Per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:
a) redattore di 1ª nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.

Norma transitoria

Agli inviati speciali in servizio alla data di stipula del presente contratto viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995-30 settembre 1999. L’inviato speciale quando non sia impegnato in servizi esterni ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

Nota a verbale
1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 le parti precisano quanto segue:
- per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell'iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;
- fermo restando quando disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex art. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l'iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).
2) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi redattori o capi servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi redattori o vice capi servizio.
Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo servizio titolari operino altri capi redattori o capi servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

Art. 23

Permessi sindacali

Modificare il testo come segue.

Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero membri della Commissione di cui all'art. 47 saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.

Permessi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell'INPGI, della Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.




Art. 25

Malattia ed infortunio

In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lett. a) art. 11), ai collaboratori di cui all'art. 2, ai corrispondenti di cui all'art. 12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 9 mesi.
Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza di 18 mesi. Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova applicazione qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
Il periodo di malattia è computato nella determinazione della anzianità a tutti gli effetti.
In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un anno.
Art. 42

Investimenti ed innovazioni tecnologiche

Omissis

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.

Per l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:

1) L'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l'inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di stampa.

2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema - saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:
a) la segretezza dei testi attraverso l'adozione di "chiavi di accesso" o la predisposizione di particolari zone di "memoria" o altri tipi di accorgimenti tecnici;
b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l'identificazione dell'autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9;
c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competenza;
d) l'informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema editoriale;
e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti del sistema.

3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi.
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l'eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l'utilizzo dell'avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l'azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di "consultazione sindacale" allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali

Modificare l'undicesimo capoverso come segue.

Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia la ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.

Art. 43

Economie di gruppo ed interaziendali

I commi 7 ed 8 sono così sostituiti.

7) I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporti - con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto - saranno consegnati ai comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni regionali.

8) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

Il comma 12° (ultimo) e la dichiarazione a verbale sono abrogati.



Allegato N al contratto


Lavoro nei giornali elettronici

La Fieg e la Fnsi, nell'intento di fornire in via sperimentale per un periodo biennale una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti

hanno convenuto quanto segue

1) le aziende forniranno agli organismi sindacali dei giornalisti le informazioni relative alle loro iniziative multimediali;

2) il presente protocollo si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema.

Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

3) Qualifiche

Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la seguente distinzione di qualifiche:
- redattori
- coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnico-professionali e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro redazionale.

4) Orario di lavoro

Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui giorni lavorativi secondo l'esigenza della prestazione redazionale.

Il lavoro prestato in eccedenza dell'orario settimanale di massima di 36 ore dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%.

Il lavoro notturno è quello svolto tra le ore 23 e le ore 6. Le ore di lavoro notturno saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione oraria (minimo e contingenza).

Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge e nelle domeniche è retribuito con la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione giornaliera.

I redattori che, nell’ambito e con i limiti delle disposizioni previste dall’art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di proprietà o controllate dallo stesso editore avranno diritto, limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al trattamento economico previsto dal CNLG.

5) Normativa

Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e coordinatori i seguenti articoli del contratto nazionale di lavoro giornalistico:

art. 3 - contratti a termine
art. 4 - assunzione e periodo di prova
art. 8 - rapporti plurimi
art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli
art. 21 - INPGI-CASAGIT
art. 23 - ferie-permessi-aspettativa
art. 24 - matrimonio e maternità
art. 25 - malattia ed infortunio
art. 26 - servizio militare
art. 27 - indennità sostitutiva nella misura di tre mensilità
art. 28 - TFR calcolo
art. 30 - 2,3, 4 capoversi
art. 31 - indennità in caso di morte
art. 32 - legittimi motivi di risoluzione
art. 38 - assicurazione infortuni
art. 40
art. 41
art. 46 - contrattazione aziendale
art. 48 - quote sindacali
- regolamento di disciplina

6) Comitato di redazione

Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno dieci redattori è costituito un comitato di redazione di 3 membri al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

E' compito del comitato di redazione:

a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti dipendenti dall'azienda;

b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;

c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti.

Su richiesta del C.d.R. l'azienda fornirà informativa sullo sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull'organizzazione del lavoro.

Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e superiore a 4 è eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e coordinatori, i compiti del Fiduciario sono affidati, su richiesta del singolo giornalista, all'Associazione regionale di stampa competente per territorio.

7) Trattamento economico.

a) Minimi di stipendio mensili :

redattore: RO - 30 ed RO +30
(+ indennità di contingenza)

coordinatore: Capo servizio
(+ indennità di contingenza)


b) 13a mensilità

8) Interventi congiunti

La FIEG e la FNSI si attiveranno, nelle sedi competenti, al fine della estensione della normativa di legge sulla stampa ai giornali elettronici.

9) Formazione professionale

Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali elettronici.

10) Commissione paritetica

Le parti costituiranno una commissione paritetica per acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo dell'informazione online.
Accordo collettivo nazionale

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:
- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E' costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.
Fondo ex Fissa

Fatti salvi gli interventi che dovranno essere eventualmente assunti dalle parti in relazione alle deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi-pensione, FIEG e FNSI convengono di rinviare alla scadenza del biennio di validità economica del presente contratto le verifiche sull'andamento della gestione e l'adozione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'Allegato L del contratto nazionale dell'ottobre 1995. Resta confermato che l'eventuale incremento dell'aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del biennio di validità economica del presente accordo con conseguente imputazione delle relative incidenze di costo in sede del successivo rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
Regolamento di disciplina

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2104 e dall’art. 2106 C.C. potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 7 del contratto.

2) Rimprovero scritto
In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell’assenza senza giustificato motivo.

3) Multa

Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni

In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all’attività dell’azienda per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale per colpa grave.

5) Licenziamento

Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966 n. 604 e per violazione dell’art. 8 del contratto.

Responsabilità civile

Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di rinnovazione del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.
Osservatorio "anti-sopruso"

E' costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare entro l'ottobre 2001 la documentazione (progetti di legge, esperienze contrattuali di altri settori) utile a fornire alle parti un quadro di riferimento sullo stato e l'evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.
Emittenza radiotelevisiva in ambito locale

L'inciso "emittenza radiotelevisiva privata" di cui all'art. 1, primo comma, è sostituito con l’inciso “emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale”.

In calce all'art. 1 è inserita la seguente nota a verbale:
"Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto".


ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA" - I.N.P.G.I.

CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEI GIORNALISTI ITALIANI - CASAGIT

Art. 21


Modificare come segue il 3° cpv.:

L'editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno, nonché su ogni altro compenso ecc.
Art. 36

Pubblicisti

In sede di stesura della disciplina collettiva, le parti procederanno ad una revisione dell'articolo per aggiornarlo alle nuove situazioni determinatesi.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 47

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo.

In calce all'articolo è aggiunto il seguente testo:

"E' costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra la Fieg e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell'art. 410 C.P.C..
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza.
L'organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis C.P.C..


Norme transitorie
Art. 7

Sostituire il punto 2) sul “diritto d’autore“ con il seguente testo:

Nel confermare quanto disposto negli artt. 1, 8, 9, 10 e 14 del presente contratto, la Fieg e la Fnsi convengono sulla necessità che, nell’ambito della tutela del diritto d’autore, siano individuati strumenti, anche di natura legislativa, tesi a garantire la regolamentazione del diritto d’autore nel settore dell’informazione, anche sulla scorta delle determinazioni che vanno delinenandosi nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissione) ed italiana.

In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l’espansione delle tecnologie digitali, che interessano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno ridistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa adottata (c.d. copia privata, accordo collettivo, legge ad hoc, ecc.) ed il mezzo della rilevazione e raccolta (attraverso la Siae o altro ente), secondo i criteri che saranno definiti dalle parti.


  
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