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TESTO DELLA FINANZIARIA RIGUARDANTE L'IVA SUI GIORNALI E LA PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DELLE ASTE GIUDIZIARIE

In sede di discussione della Legge finanziaria 2002, la Camera dei deputati ha approvato, il 18 dicembre scorso, un emendamento all’articolo 44 con il quale la percentuale di forfetizzazione della resa per il calcolo dell’Iva sulle vendite dei giornali quotidiani e periodici è stata elevata dal 60 all'80 per cento, ad esclusione dei giornali pornografici e di quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. La percentuale è stata elevata anche per i libri, sia pure in misura minore (70%).

Nella stesso emendamento, la Camera ha approvato un’ulteriore norma di particolare rilievo per il settore, che riguarda la pubblicità degli avvisi relativi ad aste giudiziarie di cui all’art. 490 del codice di procedura civile. Nell’attuale formulazione di tale articolo, è data facoltà al giudice di disporre la pubblicazione dell’avviso su determinati giornali, senza specificare la tipologia di questi ultimi. L’emendamento approvato introduce l’obbligatorietà della pubblicazione, precisando che essa deve avvenire “sui quotidiani di informazione locali aventi la maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali”. Inoltre viene disposto che la divulgazione con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Con tali modifiche, si tende a porre riparo al fenomeno della pubblicazione degli avvisi su testate scarsamente diffuse eludendo l’obiettivo della trasparenza ed arrecando un grave danno alla stampa, soprattutto locale.

Ovviamente, per la definitiva entrata in vigore delle modifiche disposte dalla Camera si dovrà attendere la conclusione dell’iter legislativo della legge finanziaria, con la sua approvazione da parte del Senato, prevista nei prossimi giorni.

Riportiamo di seguito il testo dei commi 74 e 74bis dell’articolo 44 della Finanziaria 2002 così come approvati dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2002

74. L'articolo 74, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:
"L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni."»;
74-bis. «All'articolo 490 del codice di procedura civile, terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole «può anche disporre» sono sostituite dalle seguenti: «dispone inoltre»;
2) le parole «in determinati giornali» sono sostituite dalle seguenti: «sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali»;
3) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «la divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
Conseguentemente.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 74, pari a 38,73 milioni di curo a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce di Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468/78, articolo 9-ter.





  
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