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LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE LE RAGIONI DEGLI EDITORI CONTRO L'INPGI IN MATERIA DI SANZIONI CONTRIBUTIVE
Risolta dalla Cassazione la questione della normativa applicabile alle sanzioni dell'Inpgi.

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – confermando l’orientamento già espresso dalla magistratura di merito, ha sancito con sentenza n. 6680 del 9 maggio 2002 che il nuovo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere adottato anche dall’Inpgi, ente privatizzato, in quanto ai fini dell’applicabilità della nuova normativa la natura di ente pubblico o privato è assolutamente irrilevante. La Corte ha precisato infatti che i poteri sanzionatori riconosciuti all’istituto privato “non rientrano tra quelli che competono ad una persona giuridica privata e non possono essere lasciati, in nessun caso, alla discrezionalità di un gestore del servizio pubblico”.

A seguito di tale decisione la delibera n. 86/2001 del Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi che ha modificato la disciplina prevista dall’art. 116 della legge n. 388/2000, appare viziata di illegittimità per contrasto con la normativa legale.

La Federazione degli Editori ha richiesto al Ministero del Lavoro di fornire all’Inpgi precise istruzioni affinchè si adegui immediatamente e con effetto dal 1° gennaio 2001, alle disposizioni dell’art. 116.


  
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