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SANZIONI CONTRIBUTIVE: IL TAR ANNULLA LA DELIBERA DELL'INPGI. SODDISFAZIONE DELLA FIEG. IL TESTO DELLA SENTENZA
Annullamento delibera dell'Inpgi sul regime sanzionatorio delle imprese da parte del TAR del Lazio.

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, con sentenza depositata l’11 giugno 2003, ha annullato il decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero del Tesoro) con il quale era stata approvata la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPGI n. 86 del 7 luglio 2001, che aveva modificato per le aziende editoriali il regime sanzionatorio per le omissioni ed inadempienze in materia contributiva previsto per tutte le aziende dalla legge finanziaria del 2001.
A seguito del ricorso proposto dalla Fieg, dalla Editrice La Stampa S.p.A., dalla RCS Editori S.p.A. e RCS Periodici S.p.A. e dal gruppo editoriale L’Espresso S.p.A., la delibera dell’INPGI è stata dichiarata illegittima dal TAR in quanto ha introdotto “una deroga ingiustificata al sistema di coordinamento” con le norme che regolano il sistema delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generale che sostitutive, al quale regime l’INPGI è sottoposto in virtù dell’art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (legge per l’editoria) nel testo modificato dall’art. 76 della legge n. 338/2000.
Il TAR ha deciso che l’esercizio da parte dell’INPGI della potestà di autonomia normativa a decorrere dalla entrata in vigore della finanziaria del 2001 “richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali”.
Il TAR del Lazio, nel dichiarare illegittima la delibera dell’INPGI, ha annullato il Decreto interministeriale di approvazione della delibera stessa.


A commento della decisione del TAR del Lazio sulla delibera dell’INPGI la Fieg ha diffuso il seguente comunicato:

“La decisione del TAR ripristina la parità di trattamento tra le imprese editrici e tutte le altre imprese italiane, parità che era stata negata dall’INPGI in nome della sua autonomia. Viene così sconfitta una linea massimalista che ha determinato una situazione di grave tensione tra l’Istituto di previdenza e gli editori e che ha avuto negativi riflessi anche sulle relazioni sindacali del settore.
Nemmeno la decisione della Suprema Corte di Cassazione – che aveva già accertato la legittimità della posizione editoriale – aveva indotto l’INPGI e la Federazione della Stampa a rivedere la propria posizione di intransigenza sul regime sanzionatorio da applicare agli editori. C’è voluto un giudizio amministrativo per affermare che tutti – INPGI compreso – devono rispettare le leggi dello Stato.
La sentenza del TAR dimostra come l’autonomia dell’INPGI non possa essere interpretata come “separatezza” dell’Istituto dall’ordinamento giuridico italiano e non possa essere utilizzata per arrecare danni agli editori.
L’auspicio è che, finalmente, cessi la politica dell’INPGI ispirata ad obiettivi di penalizzazione degli editori e possa instaurarsi un clima di maggiore collaborazione tra le componenti editoriali e giornalistiche del settore”.

Il Presidente della Fieg, Luca Cordero di Montezemolo, intervenendo sulla decisione del TAR relativa all’INPGI ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti della decisione del TAR anche se non è certo fisiologico che si sia dovuto affrontare un giudizio per veder riconosciuto un diritto così elementare, quale quello di non essere discriminati rispetto alla legge dello Stato. Spero vivamente che questa decisione contribuisca a riportare un clima di maggiore serenità e all’abbandono di quel rituale di contrapposizione e di scontro che fa solo danni e che non serve certo a difendere meglio gli interessi dei giornalisti”.

Roma, 12 giugno 2003



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