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MINNITI SULLE FORME SPERIMENTALI DI VENDITA DEI GIORNALI
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, rispondendo, il 9 novembre scorso alla Commissione Cultura della Camera, ad una interrogazione parlamentare, ha formulato alcune prime indicazioni sulle nuove forme sperimentali di vendita dei giornali. Riportiamo integralmente il testo del resoconto parlamentare.

Il sottosegretario Marco MINNITI fa presente che le valutazioni che seguono debbono essere considerate quali prime indicazioni sia perché basate su dati ancora incompleti e parziali, sia perché le stesse parti coinvolte hanno dimostrato nella fase iniziale dell'esperimento notevole rigidità a mutare i comportamenti in essere. Non è escluso che tale andamento possa mutare nel corso degli ulteriori dodici mesi previsti dalla norma, modificando sensibilmente gli esiti finali ora ipotizzabili.
Il dispiegarsi di tutte le potenzialità insite nel provvedimento è stato poi finora in parte frenato dalla non sempre omogenea interpretazione delle connessioni tra la legge 108/99 ed il decreto legislativo «Bersani» di riforma del commercio offerta dagli enti locali nonché dall'impostazione «cauta» assunta da alcune regioni a statuto speciale ed in particolare dalla regione Friuli che ha, di fatto, bloccato ogni sperimentazione; azione quest'ultima che il Governo sta formalmente contrastando secondo le procedure previste dall'ordinamento.
Rileva che a tutt'oggi sono state comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio oltre 20.000 richieste di partecipazione alla sperimentazione. Il dato va ritenuto ormai definitivo in quanto tali domande dovevano essere inoltrate ai comuni di appartenenza, a pena d'esclusione, entro il 24 maggio 1999.
Naturalmente l'aver inviato richiesta non vuol dire acquisire automaticamente il diritto all'apertura del sito alternativo di vendita sia perché i comuni possono escludere i richiedenti qualora manchino i requisiti previsti dalla legge, sia perché il rapporto editori/distributori/punti di vendita rimane, anche per la rete alternativa, un rapporto condizionato dal mercato. Pertanto editori e distributori - fatte salve le regole vigenti, in particolare «la parità di trattamento» tra testate - possono legittimamente rifiutarsi di servire un punto di vendita considerato non economico.
Ad oggi i punti di vendita alternativi effettivamente sono di poco superiori a 3000 - a fronte di 38.253 edicole in attività - di cui circa 2000 tra bar e tabacchi; 504 esercizi della grande distribuzione, di cui 46 ipermercati; 370 distributori di carburanti, 80 librerie, 30 esercizi specializzati. È tuttavia presumibile che possano aumentare nei prossimi mesi.
La Commissione paritetica Governo-Editori nella sua versione allargata prevista dall'articolo 1, comma 4 della legge 108/99 si è riunita finora tre volte per esaminare la sperimentazione. Le interpretazioni assunte sono state formalizzate, quando necessario, con determinazioni della stessa Presidenza del Consiglio. Al riguardo, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha risposto ad oggi a 187 quesiti avanzati nella grande maggioranza da Comuni o da associazioni commerciali di settore. Molti quesiti hanno riguardato problemi di distanze tra punti di vendita. La Commissione ha approfondito questo tema partendo dall'assunto che la legge non contiene criteri «distanziometrici»; le eventuali sovrapposizioni vanno concretamente valutate a livello di sistema e non di singolo esercizio. Resta ferma la possibilità, ove del caso, di esaminare situazioni specifiche come infatti la Commissione stessa farà nei prossimi giorni valutando il caso del Lazio.
Per quanto attiene gli aspetti quantitativi, sottolinea che la Commissione paritetica ha scelto all'unanimità la struttura (la FORUM UP del Dipartimento di economia dell'università di Parma) che assisterà il DIE nell'elaborazione e nell'analisi dei dati della sperimentazione; dati che, come indica la legge, alla fine dell'esperimento saranno comunicati al Parlamento.
Gli elementi sinora in possesso del Governo non permettono di esprimere un giudizio tecnicamente valido per l'esercizio nel suo complesso; esistono già alcune «cross-section» che possono, peraltro, offrire solo delle indicazioni di trend. Si è in particolare in possesso dei dati di vendita per il canale bar-tabacchi, per i quotidiani considerati «locali» nelle diverse città e che notoriamente costituiscono circa il 50% delle vendite di quotidiani di un punto di vendita tradizionale.
Da questi dati emerge un valore medio su base nazionale di 19 copie di quotidiani locali per punto di vendita, con variazioni anche considerevoli tra le diverse città (per esempio: Genova 24 copie; Milano 21 copie; Palermo 32 copie; Parma 38 copie; Napoli 8 copie; Roma 24 copie; Verona 12 copie). Per gli altri canali, sempre per i quotidiani locali, è stato valutato un valore medio di copie vendute pari a 33 copie per la grande distribuzione; 6 copie per i distributori di carburante; 8 copie per le librerie.
Dalle rilevazioni effettuate non emergerebbe alcuna relazione con la presenza o meno nella zona di un punto di vendita tradizionale, piuttosto le vendite appaiono fortemente influenzate dal bacino d'utenza in cui il singolo punto complementare può beneficiare. Ciò è evidente per il canale della grande distribuzione dove le vendite appaiono in correlazione diretta all'ampiezza del punto di vendita e quindi al numero dei contatti disponibili. Il trend di vendita nella grande distribuzione è in forte crescita e per il settore dei periodici si realizzano, in alcune aree, valori anche 10 volte superiori a quelle delle edicole tradizionali.
In conclusione, ricorda che la legge n. 108 del 1999 persegue la principale finalità di far emergere, attraverso un incremento dei «contatti» diretti, la domanda potenziale di prodotti editoriali che un grande Paese industriale come l'Italia non può non esprimere. Questo obiettivo lo si è voluto perseguire nell'ambito di un meccanismo istituzionale ed organizzativo, forse per certi aspetti «pesante», ma che è orientato a tutelare compiutamente le componenti sociali coinvolte.
Auspica, pertanto, che la legge favorisca una crescita complessiva del settore con benefici per tutti, edicolanti compresi. I primi dati mantengono viva questa speranza.



  
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