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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL REGOLAMENTO SUGLI APPALTI NEI LAVORI PUBBLICI
Regolamento Merloni ter

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL REGOLAMENTO SUGLI APPALTI NEI LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio dei ministri n.75 del 10 dicembre 1999 ha approvato il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge n.109 del 1994 e successive modificazioni). Il Regolamento disciplina tra l'altro - all'articolo 80 - le forme di pubblicità degli appalti dei lavori pubblici. Riportiamo il testo integrale dell'articolo 80.


Art. 80
(Forme di pubblicità)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.


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Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni

Art. 29
(Pubblicità)

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.



  
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