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Statuto FIEG

Articolo 1 Costituzione - Sede - Durata
Articolo 2 Scopi
Articolo 3 Ammissioni
Articolo 4 Doveri degli associati
Articolo 5 Perdita della qualità di associato
Articolo 6 Disposizioni disciplinari
Articolo 7 Organi della Federazione
Articolo 8 Assemblea Generale
Articolo 9 Attribuzioni della Assemblea Generale
Articolo 10 Convocazione della Assemblea Generale
Articolo 11 Deliberazioni della Assemblea Generale
Articolo 12 Assemblee di Categoria
Articolo 13 Consiglio Generale
Articolo 14 Poteri del Consiglio generale
Articolo 15 Convocazione e deliberazioni del Consiglio generale
Articolo 16 Settori di attività
Articolo 17 Coordinamento di Presidenza
Articolo 18 Presidente e Vicepresidenti
Articolo 19 Tesoriere
Articolo 20 Collegio dei Probiviri
Articolo 21 Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 22 Direttore Generale
Articolo 23 Contributi e fondo comune
Articolo 24 Esercizio finanziario
Articolo 25 Scioglimento della Federazione


Costituzione - Sede - Durata
Articolo 1
1.
È costituita, con sede legale in Roma, la Federazione Italiana Editori Giornali (F.I.E.G.).
2.
La Federazione si articola nelle seguenti categorie:
 
a)
editori di giornali quotidiani;
 
b)
editori di giornali periodici;
 
c)
editori di agenzie di stampa;
 
d)
editori di testate digitali.
3.
Possono aderire alla Federazione le Associazioni aventi scopi complementari o connessi.
4.
La Federazione ha durata illimitata.


Scopi
Articolo 2
1.
Scopi della Federazione sono la tutela della libertà di informazione in tutte le forme nelle quali essa può esplicarsi e pertanto attraverso l'utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione tecnicamente disponibili, la tutela del diritto d'autore, la tutela della concorrenza su tutte le piattaforme distributive, nonché sul mercato della raccolta pubblicitaria, la tutela della economicità delle aziende editrici quale condizione essenziale per l'esercizio della libertà di informazione, lo sviluppo della diffusione dei mezzi di comunicazione come strumenti di informazione e veicoli di pubblicità, la difesa dei diritti e degli interessi morali e materiali degli associati.
2.
Nell'adempimento di questi scopi e per ogni atto sindacale la Federazione ha la rappresentanza degli associati.
3.
Essa coordina inoltre l'attività delle categorie federate, svolge opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra le categorie e dirime, ove richiesta, eventuali controversie tra associati.
4.
La Federazione può aderire ad altri organismi anche di carattere internazionale.
5.
Essa non ha carattere politico e non ha fini di lucro.


Ammissioni
Articolo 3
1.
Possono essere associate alla Federazione le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di testate digitali. Sulle domande di ammissione ad associato delibera il Consiglio generale.
2.
Nella domanda di ammissione le imprese devono indicare a quale delle categorie previste dall'art. 1 chiedono di essere iscritte.
3.
Le imprese vengono iscritte nella categoria richiesta salvo diverso avviso del Consiglio generale.
4.
Un'impresa che editi più giornali può aderire a più categorie.
5.
Le deliberazioni del Consiglio generale sulle domande di ammissione, tanto di accoglimento, quanto di rifiuto, non sono motivate. Contro la deliberazione di rifiuto l'interessato può far ricorso all'Assemblea generale, con lettera raccomandata spedita al Presidente della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento. L'Assemblea decide a scrutinio segreto.
6.
Spetta altresì al Consiglio generale di decidere, con provvedimento non impugnabile, sulle adesioni di cui all'art. 1, comma terzo.
7.
Non può essere accolta la domanda di ammissione ove il richiedente intenda limitarla ad una parte delle sue pubblicazioni.


Doveri degli associati
Articolo 4
1.
L'ammissione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e i relativi Regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima.
2.
All'atto dell'ammissione alla Federazione gli editori di giornali periodici la cui diffusione superi le cinquantamila copie medie a numero e gli editori di giornali quotidiani devono assumere l'impegno di sottoporre la tiratura e diffusione delle testate edite a certificazione.
3.
L'associato si intende tale per tutte le sue edizioni che è tenuto a dichiarare.


Perdita della qualità di associato
Articolo 5
1.
La qualità di associato si perde:
 
a)
per dimissioni;
 
b)
per cessazione da oltre sei mesi dell'attività in base alla quale è avvenuta l'ammissione;
 
c)
per esclusione.
2.
Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio generale e hanno effetto con la fine dell'anno solare se date entro il 31 agosto; altrimenti hanno effetto dal 30 giugno dell'anno successivo.
3.
La cessazione ha effetto alla scadenza del periodo semestrale di cui alla lettera b).
4.
L'esclusione ha effetto immediato ma l'escluso è tenuto al pagamento dei contributi per tutto l'anno solare.
5.
Salvo quanto previsto dall’art. 6, l'esclusione può essere deliberata dopo trascorso il periodo trimestrale di cui all'art. 7, ultimo comma.
6.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul fondo comune.


Disposizioni disciplinari
Articolo 6
1.
L'associato che sia inadempiente agli obblighi sociali è passibile, a seconda della gravità dell'infrazione, dei seguenti provvedimenti:
 
a)
censura;
 
b)
sanzione pecuniaria di importo compreso tra il 50% ed il 100% del contributo annuale cui l'associato è tenuto; la sanzione è devoluta alla Federazione;
 
c)
sospensione dai diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi;
 
d)
esclusione.
2.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari spetta al Collegio dei Probiviri che viene investito dal Consiglio generale. Il Collegio dei Probiviri procede sentito l’associato.
3.
Contro le decisioni che infliggono la censura e la sanzione pecuniaria non è ammesso reclamo.
4.
Contro la sospensione e l'esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea generale.
5.
Tale ricorso ha effetto sospensivo e si propone con lettera raccomandata che deve essere inviata al Presidente della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.
6.
L'assemblea generale decide a scrutinio segreto.
7.
È riservata alla Federazione ogni altra azione verso l'inadempiente, in particolare per il risarcimento del danno.


Organi della Federazione
Articolo 7
1.
Gli organi della Federazione sono:
 
a)
l'Assemblea generale degli associati;
 
b)
le Assemblee di Categoria;
 
c)
il Consiglio generale;
 
d)
il Coordinamento di presidenza;
 
e)
il Presidente;
 
f)
i Vicepresidenti;
 
g)
il Collegio dei Probiviri.
2.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed i titolari di esse durano in carica tre anni. Entro i sei mesi precedenti alla scadenza del mandato del Presidente, ciascun rappresentante delle imprese associate può proporre al Consiglio generale un candidato per la nomina a Presidente, presentando il relativo programma di attività per il triennio. Il Consiglio generale elegge fra i suoi componenti i tre Consiglieri incaricati di consultare le imprese associate. Entro due mesi dalla nomina i Consiglieri incaricati della consultazione propongono al Consiglio generale le candidature che hanno riscontrato il gradimento delle imprese associate.
3.
Le cariche associative possono essere attribuite ai legali rappresentanti, ai dirigenti e ai consulenti delle imprese associate o di società controllate dalle stesse.
4.
La disposizione di cui al comma terzo non si applica ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
5.
Al Consiglio generale non possono partecipare più di cinque rappresentanti di imprese appartenenti allo stesso gruppo.
6.
Si considera gruppo il complesso delle imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art.2359, comma primo, n. 1, c. c.. Ai fini del computo dei rappresentanti delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, si considerano in ogni caso rappresentanti di una impresa i suoi legali rappresentanti ed i suoi dirigenti.
7.
La perdita delle qualifiche di cui al comma terzo comporta la decadenza dalle cariche attribuite.
8.
L'associato che da oltre tre mesi sia in mora nel pagamento dei contributi è sospeso dall'esercizio di ogni diritto sociale, compreso l'elettorato attivo e passivo.


Assemblea Generale
Articolo 8
1.
L'Assemblea Generale è costituita dagli associati alla Federazione.
2.
Gli associati intervengono all'Assemblea nelle persone di cui al comma terzo dell'art. 7; possono anche farsi rappresentare, ad ogni effetto, da altro socio o persona munita di apposita delega scritta che conferisce al delegato gli stessi poteri del socio mandante.
3.
Nessun associato o delegato può essere portatore di più di due deleghe.
4.
In casi particolari e per discutere questioni di comune interesse, possono essere convocate assemblee congiunte della Federazione e delle Associazioni ad essa aderenti.
5.
Alla Assemblea generale della Federazione intervengono i Presidenti e i Vicepresidenti delle Associazioni aderenti.


Attribuzioni della Assemblea Generale
Articolo 9
1.
Sono di competenza dell'Assemblea generale:
 
a)
l'elezione del Presidente della Federazione e del Tesoriere;
 
b)
la nomina a componenti il Consiglio generale da uno a due esponenti per ciascuna delle Associazioni aderenti alla Federazione;
 
c)
l'elezione dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei Presidenti dei relativi Collegi;
 
d)
l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 
e)
le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Federazione;
 
f)
le deliberazioni sui ricorsi di cui al comma quinto dell'art. 3 ed al comma quarto dell'art. 6;
 
g)
la determinazione dei contributi dei soci per il funzionamento della Federazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma terzo e, relativamente al contributo a carico delle Associazioni aderenti;
 
h)
la determinazione delle direttive generali per l'azione federale.


Convocazione della Assemblea Generale
Articolo 10
1.
L'Assemblea generale è convocata, nella sede della Federazione o altrove, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per gli oggetti di cui alle lett. d) e g) dell'art. 9; è inoltre convocata ogniqualvolta lo ritengano opportuno il Consiglio generale o il Presidente, ovvero lo chiedano una categoria o almeno un decimo degli associati con indicazione dell'argomento da trattare.
2.
È straordinaria l'Assemblea indetta per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.
3.
È ordinaria l'Assemblea indetta per deliberare sui restanti oggetti di cui all'art. 9.
4.
La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o per posta elettronica contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. La convocazione deve essere spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
5.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per posta elettronica e il termine può essere ridotto a quattro giorni.
6.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale può essere prevista la seconda convocazione.


Deliberazioni della Assemblea Generale
Articolo 11
1.
A ciascun associato appartenente alle categorie di cui all'art.1, spettano tre voti per ogni quotidiano e un voto per ogni periodico di sua edizione. Agli editori di agenzie di stampa spettano 3 voti. Inoltre, sulla base della tiratura dichiarata nell'anno precedente, gli spettano:
 
-
1 voto per ciascuna pubblicazione (quotidiano o periodico) per la quale sia stata dichiarata una tiratura annua da 2 a 3,2 milioni di copie;
 
-
2 voti per ciascuna pubblicazione (quotidiano o periodico) per la quale sia stata dichiarata una tiratura annua da 3,2, a 4,8 milioni di copie;
 
-
3 voti per ciascuna pubblicazione (quotidiano o periodico) per la quale sia stata dichiarata una tiratura annua da 4,8 a 8,0 milioni di copie;
 
-
5 voti per ciascuna pubblicazione (quotidiano o periodico) per la quale sia stata dichiarata una tiratura annua da 8,0 a 16,0 milioni di copie;
 
-
6 voti per ciascuna pubblicazione (quotidiano o periodico) per la quale sia stata dichiarata una tiratura annua oltre i 16,0 milioni di copie.
2.
Gli accertamenti e i conteggi relativi spettano al Coordinamento di Presidenza.
3.
Il numero dei voti degli associati della categoria editori di testate digitali e di ciascuna associazione aderente è stabilito dall'Assemblea generale.
4.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di parteciparvi. La seconda convocazione, da tenersi decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei votanti, comprese le deleghe.
6.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza, in proprio o per delega, e col voto favorevole di tanti associati che siano titolari del diritto di voto in misura non inferiore ai due terzi del totale dei voti suscettibili di essere espressi in assemblea, e in seconda convocazione quale sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, ma col voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti, comprese le deleghe, fermo restando quanto disposto dall'art. 21, ultimo comma c.c..
7.
L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in assenza, dal Vicepresidente anziano.
8.
Il Presidente dell'Assemblea generale nomina il Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli associati.
9.
La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale.
10.
Quando si tratti di nomine e ne sia fatta domanda da almeno cinque associati si procede a scrutinio segreto.
11.
Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti gli associati.
12.
Di ciascuna seduta dell'Assemblea generale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.


Assemblee di Categoria
Articolo 12
1.
Le Assemblee di Categoria sono costituite dagli associati appartenenti a ciascuna Categoria.
2.
Le Assemblee di Categoria sono convocate dal Presidente della categoria ogniqualvolta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo degli associati appartenenti alla categoria con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o per posta elettronica contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. La lettera deve essere spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per posta elettronica e il termine può essere ridotto a cinque giorni.
3.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà degli associati che hanno diritto di parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
4.
Ciascun associato è portatore in proprio di un voto. Sono ammesse deleghe nel limite massimo di tre.
5.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti dei votanti. Quando si tratta di nomine, dopo la terza votazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei votanti, comprese le deleghe.
6.
Alle Assemblee di categoria compete di deliberare sui problemi riguardanti specificamente ed esclusivamente le singole categorie. Per la designazione di rappresentanti in organismi esterni riferibili alle singole categorie il parere della corrispondente Assemblea di categoria è obbligatorio e vincolante.
7.
Alle Assemblee di categoria compete inoltre:
 
-
eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio generale nel numero massimo di trenta per i giornali quotidiani, nel numero massimo di trenta per i giornali periodici, nel numero massimo di 2 per le agenzie di stampa e nel numero massimo di 2 per gli editori di testate digitali;
 
-
eleggere tra i propri rappresentanti in seno al Consiglio generale il proprio Presidente;
  - eleggere, in seduta congiunta quotidiani e periodici, tra i propri rappresentanti in seno al Consiglio generale un Vicepresidente per le medie e piccole imprese, scelto tra le imprese associate editrici di giornali quotidiani e periodici con un fatturato annuo da vendite e da pubblicità inferiore a 25 milioni di euro.
8.
La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale. Quando si tratti di nomine e ne sia fatta domanda da almeno cinque soci si procede a scrutinio segreto.


Consiglio Generale
Articolo 13
1.
Il Consiglio generale è formato dal Presidente della Federazione, dai rappresentanti eletti degli editori di giornali quotidiani, di giornali periodici, delle agenzie di stampa e delle testate digitali, dai rappresentanti delle associazioni aderenti nominati ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera b) e dal Tesoriere della Federazione.
2.
Il Consiglio generale pronuncia la decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
3.
La sostituzione di membri dimissionari o decaduti ai sensi del precedente comma o per la perdita delle qualifiche di cui al comma terzo dell’art. 7, o per mutamento di impresa editoriale, compete all’organo che li ha designati.
4.
Qualora gli organi competenti non provvedano entro 30 giorni alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, il Consiglio generale designa i sostituti. Tale designazione è sottoposta alla ratifica degli organi competenti nella prima riunione utile.


Poteri del Consiglio generale
Articolo 14
1.
Al Consiglio Federale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l'attuazione degli scopi della Federazione, salvo quelli riservati ad altri organi.
2.
Spetta in particolare al Consiglio generale:
 
a)
deliberare sulle domande di ammissione e sulle domande di adesione delle associazioni;
 
b)
designare la rappresentanza negli organismi o enti a carattere internazionale o nazionale di interesse generale per gli associati;
 
c)
predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 
d)
decidere la costituzione delle Commissioni Federali incaricate dell'esame, della discussione e della stipulazione dei contratti di lavoro;
 
e)
ratificare le nomine dei consiglieri incaricati dei settori di attività di cui all'art. 18, comma quarto;
 
f)
deliberare i regolamenti per la esecuzione dello Statuto e per l’attività della Federazione;
 
g)
proporre all’Assemblea generale i contributi integrativi di cui all’art. 23, comma sesto;
 
h)
determinare la pianta organica degli uffici della Federazione su proposta del Direttore generale.
3.
Il Consiglio generale può delegare al Presidente i propri poteri di amministrazione. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni di cui al secondo comma del presente articolo.
4.
Il parere del Consiglio generale è vincolante nei casi di assunzione e di licenziamento del personale dirigente della Federazione. In questa materia il Consiglio generale delibera a maggioranza assoluta dei componenti.


Convocazione e deliberazioni del Consiglio generale
Articolo 15
1.
Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, nella sede della Federazione o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque Consiglieri.
2.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato con lettera raccomandata o per posta elettronica spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la comunicazione avviene con telegramma o per posta elettronica e il termine è ridotto a tre giorni. Il Presidente può disporre che le riunioni del Consiglio generale vengano svolte anche attraverso sistemi di videoconferenza o sistemi equivalenti.
3.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente anziano. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
4.
Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma quarto, il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.
5.
Alle riunioni del Consiglio sono invitati ad assistere i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6.
Delle sedute del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Settori di attività
Articolo 16
1.
Al fine del migliore perseguimento degli scopi della Federazione e della più efficace tutela degli interessi degli associati, l'azione della Federazione viene articolata in settori di attività.
2.
I consiglieri incaricati dei settori di attività assumono il coordinamento degli stessi, da esercitare in accordo con il Presidente della Federazione e secondo le decisioni del Consiglio generale.
3.
I consiglieri incaricati dei settori di attività si avvarranno, qualora lo ritengano opportuno, dell’assistenza di commissioni da essi presiedute, composte da esponenti nominati dal Consiglio generale tenuto conto delle indicazioni delle imprese associate.
4.
I settori di attività sono:
 
-
relazioni sindacali;
 
-
distribuzione e vendita;
 
-
mercato e pubblicità;
 
-
tutela del diritto d’autore e della concorrenza.
5.
Le commissioni sono organi consultivi dei rispettivi Consiglieri incaricati, ai quali spetta la responsabilità di formulare le proposte definitive in seno al Consiglio generale per la loro valutazione.
6.
Sulla base di specifiche esigenze il Presidente potrà costituire apposite Commissioni, nominando il responsabile fra i componenti del Consiglio generale.


Coordinamento di Presidenza
Articolo 17
1.
Il Coordinamento di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione e dai Vicepresidenti; il Direttore generale vi partecipa nella qualità di Segretario per la verbalizzazione dei lavori.
2.
Il Coordinamento di Presidenza è organo consultivo del Presidente e lo affianca nello svolgimento dei suoi compiti.
3.
Esso si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o venga richiesto da uno dei suoi componenti. Esso è convocato e delibera, a maggioranza dei presenti, senza vincoli di forma.


Presidente e Vicepresidenti
Articolo 18
1.
Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
2.
Egli cura l'osservanza dello Statuto nonché la esecuzione delle deliberazioni degli organi della Federazione.
3.
Egli provvede all'amministrazione ordinaria della Federazione e ne coordina le attività.
4.
Egli nomina i componenti il Consiglio generale cui affidare la responsabilità dei settori di attività previsti dall’art. 16, comma quarto, salva la ratifica del Consiglio generale.
5.
Egli convoca assemblee congiunte di diverse categorie per l’esame di questioni di interesse comune.
6.
Egli assume e licenzia il personale dirigente, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 14 comma quarto.
7.
Egli può nominare, con pieno effetto nei confronti dei terzi, mandatari per taluni atti o categorie di atti.
8.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti da lui delegato. Qualora il Presidente non possa delegare alcuno, lo stesso sarà sostituito dal Vicepresidente anziano.
9.
Il Presidente della categoria dei giornali quotidiani, il Presidente della categoria dei giornali periodici e il Vicepresidente per le medie e piccole imprese di quotidiani e periodici sono di diritto Vicepresidenti della Federazione ed affiancano il Presidente nella sua azione verso l’esterno.


Tesoriere
Articolo 19
1.
Il Tesoriere della Federazione, eletto dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 9, entra a far parte di diritto del Consiglio generale.
2.
Egli controlla l'amministrazione del fondo comune della Federazione, la conformità delle entrate e delle uscite al bilancio preventivo.


Collegio dei Probiviri
Articolo 20
1.
Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi. L'Assemblea elegge altresì due supplenti che subentrano in ordine di età.
2.
La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente il Consiglio generale.
3.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4.
Compete al Collegio dei Probiviri decidere:
 
a)
sulle questioni tra la Federazione e gli associati e sui provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6;
 
b)
sulle questioni tra associati che al Collegio fossero deferite da questi.
5.
Le norme per il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono determinate dal Collegio stesso.
6.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri assiste alle sedute del Consiglio generale.


Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 21
1.
La gestione amministrativa e la contabilità della Federazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e da due membri effettivi. L'Assemblea elegge altresì due supplenti che subentrano in ordine di età.
2.
I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da trascrivere su apposito libro e da sottoscrivere dai Revisori presenti.
4.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dichiara la decadenza dei Revisori che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni.
5.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio generale.


Direttore Generale
Articolo 22
1.
Il Direttore generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni; organizza tutti gli uffici e servizi federali e ne coordina le attività provvedendo al loro buon andamento; assume e licenzia il personale non dirigente nel rispetto dei vincoli del bilancio preventivo e della pianta organica.
2.
Egli è responsabile dell'amministrazione del fondo comune della Federazione e della conformità delle entrate e delle uscite al bilancio preventivo.


Contributi e fondo comune
Articolo 23
1.
All'atto dell'ammissione alla Federazione è dovuta dall'associato, a titolo di tassa di ammissione, una somma pari al 20% del contributo annuo da lui dovuto ai termini dei due commi seguenti.
2.
Ogni socio è tenuto al pagamento di un contributo annuo determinato dall'Assemblea generale. L’Assemblea generale può deliberare contributi in forma ridotta per particolari categorie di associati.
3.
Spetta al Consiglio generale la determinazione dei contributi a carico delle associazioni aderenti.
4.
I contributi sono versati in rate mensili anticipate.
5.
Per gli associati ammessi durante l'anno, l'obbligo contributivo ha effetto pro rata a partire dall'inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione.
6.
Per speciali esigenze della Federazione possono essere chiesti contributi integrativi. La deliberazione, la misura e i criteri di applicazione di detti contributi sono demandati all'Assemblea generale.
7.
Il fondo comune della Federazione è costituito:
 
a)
dalle quote di ammissione e dai contributi dei soci;
 
b)
dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 
c)
dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
8.
I contributi associativi e i versamenti al fondo comune si intendono effettuati a fondo perduto. Le somme versate a tale titolo non sono quindi in nessun caso rivalutabili o ripetibili, né attribuiscono la titolarità di quote di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare o universale, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.
9.
Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.


Esercizio finanziario
Articolo 24
1.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2.
Il Consiglio generale trasmette il bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e finanziario, al Collegio dei Revisori dei Conti che ne presenta relazione scritta all'Assemblea generale.
3.
Il bilancio consuntivo con i dettagli del conto economico è depositato nella sede della Federazione a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale di approvazione.


Scioglimento della Federazione
Articolo 25
1.
Con la maggioranza di cui all’art. 21, ultimo comma, c.c., l’Assemblea straordinaria nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di due membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.




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