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CONTRATTO POLIGRAFICI. Verbale di accordo.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 marzo 2001 in Roma, presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali
l’Associazione Stampatori Italiana Giornali

e

il Sindacato Lavoratori Comunicazioni
la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
l’Unione Italiana Lavoratori della stampa spettacolo informazione e cultura


in attuazione di quanto previsto dal 1° e 2° comma dell’art. 2 delle norme generali del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonché di quanto previsto dall’allegato protocollo governativo del 3 luglio 1993 per quanto concerne il rinnovo della parte retributiva della disciplina collettiva

si è convenuto

il rinnovo del biennio gennaio 2001-dicembre 2002 della parte economica della vigente disciplina collettiva poligrafica sulla base dei seguenti criteri e modalità:

1) Incrementi dei minimi tabellari

Il valore minimo tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 31 dicembre 2000 è incrementato di L. 135.000 a regime. Il suddetto valore verrà corrisposto sulla base delle seguenti cadenze: L. 67.500 dal 1° gennaio 2001, L. 67.500 dal 1° gennaio 2002.
Il suddetto aumento definisce per il quadriennio 1999/2002 gli andamenti inflazionistici, programmati e reali, relativi allo stesso.
Per gli altri livelli retributivi gli incrementi tabellari risultano determinati sulla base dei parametri in vigore al 31 dicembre 2000 e con il frazionamento sopra indicato.

2) Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori
dei giornali quotidiani

La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte 5^ del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata:

all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001
al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di prepensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni).

3) Classificazione unica del personale

In attuazione di quanto previsto dalla nota a verbale n. 2, dell’art. 19 delle norme generali del vigente ccnl alla classificazione unica del personale sono apportate, con le decorrenze previste, le seguenti modificazioni ed integrazioni:


Art. 1 - Abolizione di qualifiche

A decorrere dal 1° settembre 2001 sono abolite dallo schema classificatorio di cui all'art. 19 delle Norme Generali le qualifiche di seguito indicate.

Tali qualifiche verranno riportate in apposito allegato al contratto con indicazione dell'originario livello di inquadramento e relativo minimo tabellare.

Livello 7: - Marconista traduttore

Livello 6: - Addetto alla impostazione e preparazione del pannello nelle macchine meccanografiche
- Cartografo

Livello 5: - Compositore a macchina
- Perforatore TTS
- Compositore a mano
- Cromista

Livello 4: - Telescriventista di giornali quotidiani
- Stampatori fotografi nelle agenzie di stampa
- Stereotipisti
- Fonditore caratteri
- Addetto alla produzione di matrici di stampa
- Torcoliere
- Addetto alla perforazione e verifica dati
- Fotografo impiegato nei quotidiani che provvede anche alla stampa del materiale
- Operatore fac-simile

Livello 3 - Addetto alle macchine calcolatrici
- Adremista e addetto a macchine similari
- Operatore apparecchi radio
- Dattilografo
- Addetto a mansioni di scritturazione e copia
- Addetto alla riproduzione su matrici delle zone perforate in telescrivente previa suddivisione del notiziario delle agenzie di stampa
- Addetto alla stampa con macchina a sistema offset e alla fascicolazione con macchina automatica o semiautomatica nelle agenzie di stampa
- Stampatore duplex o a macchina piana di seconda categoria
- Operatore telefoto - telecopiatrice

Livello 2: - Montatore e fresatore
- Addetto al clisciografo
- Addetto alla macchine compositrici

Livello 1: - Guardarobiera
- Portatore abbonati

Art. 2 - Nuove professionalità

A decorrere dal 1° settembre 2001 vengono istituite nell'ambito del regime classificatorio e nelle aziende ove sia attuato il modello di organizzazione del lavoro conseguente le seguenti nuove professionalità.

1) Esperto marketing (livello 8)
Profilo: “lavoratore che, nelle aziende in cui sia prevista la relativa funzione, avendo acquisito notevole preparazione ed esperienza professionale analizza ed elabora i dati di mercato, predispone ed attua i piani di marketing generali e/o di prodotto coordinando la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali.

2)Esperto di contabilità generale (livello 8)
Profilo:“lavoratore che, con ottima conoscenza dei sistemi informativi contabili, coadiuva il responsabile dell’ufficio nella cura di tutti gli aspetti della contabilità generale, del bilancio e della gestione clienti/fornitori.

3) Tecnico polifunzionale (livello 8)
Lavoratore di notevole e completa specializzazione che, in base ad esperienze maturate nel livello 7° quale tecnico di elevata specializzazione, oltre a svolgere le specifiche competenze professionali previste dal 7° livello, effettua interventi e modifiche allo specifico software operativo in piena autonomia e con operazioni idonee a garantire la piena e completa efficienza degli impianti coordinando, ove necessario, attività ed apporti esterni.

4) Assistente alla documentazione (nuova professionalità - livello 8)
Lavoratore con notevole e completa preparazione tecnica e culturale, fornito di titolo di studio superiore o cultura equivalente, ove la funzione esista, progetta e realizza banche dati interagendo anche con centri documentazione e banche dti esterne, provvede alla impostazione e aggiornamento sul software operativo, ricerca, raccoglie e organizza dati testuali, iconografici e statistici su supporto digitale. Esegue ricerche complesse su banche dati interne ed esterne italiane ed estere.

5) Addetto marketing (livello 7)
Profilo: “lavoratore con adeguata preparazione professionale che, secondo le direttive ricevute, collabora alla realizzazione delle singole iniziative di marketing, ne controlla l’attuazione ed elabora dati e relative statistiche”.

6) Esperto assistenza informatica (livello 7)
Lavoratore di elevata specializzazione che, con profonda conoscenza degli aspetti operativi e delle applicazioni dei sistemi informativi aziendali, controlla la funzionalità degli stessi (allineamento fra sistemi, purghe, controllo del ciclo di lavorazione) e fornisce adeguata e completa assistenza agli utenti intervenendo anche direttamente al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività degli stessi.


Art. 3 - Sostituzione, integrazione e modifica di profili ed esemplificazioni

A decorrere dal 1° settembre 2001 vengono sostituiti, integrati ovvero modificati, secondo le previsioni di seguito indicate, i seguenti profili ed esemplificazioni:

- la esemplificazione del livello 9 relativa al "Capo del centro meccanografico ed elettronico" viene sostituita con "Capo del centro elettronico ovvero responsabile del sistema editoriale integrato";

- il secondo profilo del livello 8 viene riformulato secondo la seguente nuova previsione: "Lavoratore (anche se solo) responsabile di una fase tecnica, amministrativa o commerciale dell'attività aziendale";

- il quart’ultimo profilo del livello 8 relativo al “assistente di redazione” viene integrato sulla base delle seguenti nuove previsioni: “lavoratore con ampia preparazione tecnica e culturale che, operando su sistemi editoriali integrati e secondo le indicazioni della redazione, compila rubriche e/o pagine speciali e/o di servizio quotidiane con relative tabelle e, sulla base di tali indicazioni, raccoglie gli elementi informativi, provvede alla ricerca iconografica, all’effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche e alla digitazione di didascalie e loro collocazione grafica, eventualmente utilizzando a tal fine banche dati e/o centri informativi esterni ed interni curando anche la revisione tecnica definitiva delle pagine e/o del bollettino;

- il penultimo profilo del livello 8 relativo al "grafico di redazione” viene integrato sulla base delle seguenti nuove previsioni: lavoratore con ampia preparazione che nell'ambito delle indicazioni ricevute progetta e realizza graficamente pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio, inserti, supplementi eccetera anche realizzando librerie elettroniche di pagine di riferimento per l'elaborazione tecnica definitiva e che - nelle aziende dove sia attuato il modello di organizzazione che preveda la figura unica - essendo in possesso di scolarità adeguata, previa riqualificazione e addestramento, svolge tutte le mansioni afferenti il settore della preparazione del giornale (dalla dimafonia, tastierizzazione, fotografia, impaginazione alla revisione e correzione);


Art. 4 - Riconduzione ad unico profilo di alcune professionalità

A decorrere dal 1° gennaio 2003 e secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 6 le qualifiche di "Verificatore di resa" (livello 2), "Addetto al magazzino anche per la movimentazione delle bobine" (livello 2), "Capo macchina rotativa" (livello 6), "Rotativista" (livello 5), "Dimafonista" (livello 5), "Speditore" (livello 4), "Uscieri" (livello 1), "Fattorini" (livello 1), "Custodi" (livello 1) e "Guardiani" (livello 1) vengono collocate nei seguenti livelli classificatori:

- Verificatore di resa (livello 2): collocazione nel livello 3 ed accorpamento con il Verificatore di resa di livello 3.

- Addetto al magazzino anche per la movimentazione delle bobine (livello 2): collocazione nel livello 3 ed accorpamento con il "Magazziniere". In conseguenza di tale accorpamento la esemplificazione di "Addetto al magazzino" di livello 3 viene modificata a decorrere dal gennaio 2003 in "Magazziniere che effettua anche la movimentazione delle bobine".

- Capo macchina rotativa (livello 6): collocazione nel livello 7 e accorpamento con il "Capo macchina di rotativa di sofisticata tecnologia" di livello 7.

- Rotativista (livello 5): collocazione nel livello 6 e accorpamento con il "Rotativista altamente specializzato" di livello 6. In conseguenza di tale accorpamento a decorrere dal 1° gennaio 2003 viene abolita la esemplificazione di "Rotativista" di livello 5 ed il relativo profilo professionale.

- Dimafonista (livello 5): collocazione nel livello 6 ed accorpamento con il "Dimafonista (previa riqualificazione)" di livello 6. In conseguenza di tale accorpamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003 viene abolita la esemplificazione di "Dimafonista" di livello 5 e relativo profilo professionale.

- Speditore (livello 4): collocazione nel livello 5 ed accorpamento con speditore di notevole specializzazione di livello 5.In conseguenza di tale accorpamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, viene abolita la esemplificazione "Speditore (settore spedizioni previa riqualificazione)" di livello 4 e relativo profilo professionale.

- Uscieri, Fattorini, Guardiani, Custodi (livello 1): collocazione nel livello 3.

Art. 5 - Complementari

In relazione alla volontà delle parti di ricondurre l'inquadramento nella categoria dei "Complementari" dei dipendenti che svolgono lavori di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di macchine ed impianti, le parti convengono che la categoria in questione risulti articolata secondo le seguenti specifiche.

A decorrere dal 1° settembre 2001 il profilo previsto dalla vigente disciplina collettiva per il "Complementare specializzato di livello 5) è sostituito con le seguente previsioni:

"Lavoratore notevolmente specializzato che, previa riqualificazione e superamento di specifici testi attitudinali, nell'ambito della specialità di competenza, svolge lavori complementari di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di macchine e impianti con interventi sino al livello di componente elementare".
In tale profilo viene confermata la collocazione degli attuali "Complementari specializzati" e nella stessa confluiscono -previa riqualificazione e superamento di test attitudinali - i "Complementari qualificati A di livello 4". I programmi di riqualificazione non potranno essere inferiori a sei mesi durante i quali il dipendente conserverà il trattamento retributivo e la categoria di provenienza. L'acquisizione del nuovo inquadramento decorrerà dalla data di accertamento di idoneità professionale e, comunque, non prima del 1° settembre 2001.
Risulta confermata, secondo le vigenti previsioni, la collocazione nel livello 6 del "Complementare altamente specializzato" e nel livello 7 del "Tecnico di elevata specializzazione con 2 anni di anzianità nella qualifica".

Autisti: gli autisti, con decorrenza dal 1° settembre 2001, cessano di appartenere alla categoria dei "Complementari". Il paragrafo "Complementari e ausiliari" di cui all'art. 4 delle Norme Operai, viene sostituito con "Complementari, ausiliari e autisti" ferma restando la normativa ivi prevista in tema di orario.

- Complementari qualificati di gruppo B (Verificatore di resa e Addetto al magazzino anche per la movimentazione delle bobine). Il Verificatore di Resa e gli Addetti al magazzino anche per la movimentazione delle bobine confluiscono nel livello 3 secondo le previsioni di cui al precedente Art. 4.

Art. 6 - Disposizioni applicative

L'attuazione del nuovo inquadramento dei lavoratori di cui all'Art. 4 avverrà con i seguenti criteri di gradualità e di indifferenza di costo per le aziende:

1) A decorrere dal 1° gennaio 2002 verrà corrisposto il 50% della differenza tra il minimo tabellare del livello previsto dal vigente contratto per la qualifica di appartenenza e quello di nuova immissione. A decorrere dal 1° gennaio 2003 verrà corrisposto l'ulteriore 50% nonché l'indennità di contingenza e gli aumenti periodici calcolati secondo i valori previsti per il nuovo livello di immissione. Con la stessa data troveranno applicazione gli altri istituti contrattuali sulla base dei valori retributivi del nuovo livello di acquisizione;

2) con le medesime decorrenze di cui al punto 1), le differenze tra i minimi ivi previsti, assorbiranno, fino a concorrenza i super-minimi individuali o di gruppo corrisposti per avvicinamenti categoriali. Le differenze saranno altresì compensate, fino a concorrenza, nell’ambito dei trattamenti aziendali;

3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non trovano applicazione per i lavoratori che risultino già collocati nei livelli di nuova immissione mentre, per i lavoratori che si trovino collocati in livelli intermedi l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) verrà effettuata con riferimento al livello di inquadramento aziendale ed a quello di nuova immissione disposto dal contratto.

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO
E TELECOMUNICAZIONI

UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA STAMPA
SPETTACOLO INFORMAZIONE E CULTURA


  
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