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CAMPAGNA FIEG SU INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SULLA STAMPA

SCHEDA
LA NORMA

incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici

  

L’articolo 57-bis del Decreto legge n. 50/2017, introdotto in sede di conversione in legge (Legge n.96/2017), prevede incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici.

In particolare prevede l'attribuzione di un credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – è fino al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente. Il credito è aumentato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Il contributo previsto, sotto forma di credito d’imposta, sarà attribuito a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 24 giugno 2017, incrementali rispetto a quelli di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Gli investimenti incrementali agevolabili nel primo anno di vigenza della norma sono quelli effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della disposizione (24 giugno 2017) e il 31 dicembre 2017 (incrementali rispetto a quelli di analoga natura effettuati nell’anno precedente): la realizzazione di tali investimenti incrementali costituisce il necessario requisito per l’attribuzione del beneficio nel corso del 2018. 

Infatti, un ordine del giorno (G/2853/218/5), accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n.50/2017, impegna il Governo a chiarire che “il credito d'imposta in oggetto si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, incrementali rispetto a quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente".

La definizione delle ulteriori modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

A tale proposito si ritiene che la misura in oggetto costituisca un aiuto non selettivo, non rilevante ai sensi del Trattato UE e, di conseguenza, al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. È da ritenere, infatti, che il beneficio previsto - almeno per la parte che prevede il credito d’imposta del 75% - non sia indirizzato a favorire alcune imprese (in quanto applicabile a tutte le imprese di tutti i settori), sia esteso all’intero territorio nazionale e privo, nelle procedure di erogazione, di alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica: caratteristiche proprie degli aiuti non selettivi, per i quali non trova applicazione la disciplina degli aiuti di Stato.

Il credito di imposta è concesso, in ogni caso, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016).  

INIZIO
LA NORMA


Scheda

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica

 

Beneficiari: imprese e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica.

Requisito di accesso: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Forma: Credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Importo: fino al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e strat up innovative. Nel rispetto del limite di spesa, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente dal DPCM di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, utilizzato per la copertura della misura.

Decorrenza: attribuzione a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dal 24 giugno 2017, incrementali rispetto a quelli di analoga natura, effettuati nell’anno precedente (in tal senso l’ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del ddl di conversione del decreto legge).

A chi va richiesto: con istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Regole operative: Un DPCM, entro ottobre, stabilirà modalità e criteri di attuazione.

Aiuti di Stato: Il credito d’imposta del 75% è applicabile a tutte le imprese di tutti i settori, è esteso all’intero territorio nazionale ed è privo, nelle procedure di erogazione, di alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica. Pertanto si configurerebbe come aiuto non selettivo, per il quale non trova applicazione la disciplina degli aiuti di Stato.

 

La norma

 

Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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