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CONTRATTO: FIEG REPLICA A FNSI SU PUNTI ROTTURA
Punto Fieg sullo stato delle trattative.

Roma, 1 dicembre 2000

La Federazione Italiana Editori Giornali comunica:

la Federazione Nazionale della Stampa, nel comunicato diramato il 28 novembre u.s., in occasione dell'ennesima interruzione delle trattative per il rinnovo della disciplina collettiva giornalistica, ha indicato i 6 punti che, a suo avviso, hanno determinato l'impossibilità di proseguire il negoziato.

Le precisazioni che seguono intendono chiarire la posizione degli editori su ciascuna delle relative singole questioni.

1 ON-LINE

Da un iniziale rifiuto a regolamentare il lavoro giornalistico delle testate on-line, gli editori sono passati ad una posizione di accettazione di tale regolamentazione purché la stessa non si traducesse nella mera estensione del vigente contratto per la stampa. Per gli editori infatti la nuova regolamentazione si dovrebbe modellare sulle specifiche caratteristiche organizzative delle testate on-line e sulle peculiarità di svolgimento del lavoro degli addetti. La FIEG ha anche accettato l'estensione all'on-line delle norme legislative vigenti per la stampa e la televisione in materia di registrazione delle testate e di indicazione del direttore responsabile.

Per quanto concerne gli argomenti indicati dalla FNSI come materia di contrasto per la definizione della nuova normativa, si precisa quanto segue:

a) non è vero che per le redazioni con meno di 6 giornalisti la FIEG abbia rifiutato la presenza di una rappresentanza sindacale. Infatti, riprendendo una disposizione contenuta nel recente contratto nazionale per l'emittenza locale (art. 29) concluso dalla FNSI, gli editori hanno accettato che nelle aziende di cui sopra i compiti del fiduciario siano affidati, su richiesta del singolo giornalista, alla Associazione regionale di stampa competente per territorio;

b) non è vero che nell'ambito della regolamentazione prevista non venga garantito il riposto settimanale previsto dalla legge. Infatti all'art. 3 della bozza di regolamentazione (orario di lavoro) è espressamente sancito il diritto al riposo settimanale di legge;

c) non è vero che non sia previsto il pagamento del lavoro notturno quando lo stesso, in applicazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2108 del c.c., non sia ricompreso in regolari turni;

d) per quanto concerne il pagamento dell'eventuale lavoro domenicale e festivo, premesso che la legge non prevede alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale ordinario e per le festività, si deve osservare che nel contratto delle televisioni private la FNSI ha comunque pattuito un trattamento per tali giornate assolutamente diverso e ridotto rispetto a quello che si sostiene costituire "una conquista storica" realizzata nel contratto della stampa;

e) circa gli aumenti periodici di anzianità, la FIEG ha proposto originariamente l'applicazione dell'istituto sulla base di 6 aumenti periodici biennali in misura fissa da concordare. Sull'argomento peraltro le parti, nella fase finale del negoziato, hanno stabilito di soprassedere alla regolamentazione dell'istituto rinviandola di due anni e cioè alla fine del periodo biennale di sperimentazione dell'accordo per il lavoro on-line.

2. LAVORO AUTONOMO

La FIEG, superando una posizione da anni sostenuta circa l'impossibilità di regolamentare con atto collettivo la materia del lavoro autonomo che, per legge, è rimessa alla volontà dei singoli contraenti, ha accettato di definire per i giornalisti professionisti una disciplina di tale tipo di lavoro purché essa fosse limitata ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La richiesta della FNSI di estendere la disciplina, al di fuori di tali limiti, a tutte le forme di collaborazione autonoma professionale di giornalisti professionisti e pubblicisti non è accettabile in quanto le aziende editoriali sarebbero gravate di eccessivi oneri organizzativi. La FIEG inoltre non ha il mandato per interferire nel rapporto che le aziende editoriali intrattengono direttamente con i singoli collaboratori sporadici ed occasionali, operanti quindi al di fuori di una linea di continuità e di coordinamento con l'azienda.
Non è vero inoltre che gli editori abbiano rifiutato di riconoscere il diritto alla firma ed alla integrità del testo degli articoli di collaborazione, tanto è vero che nel documento elaborato sulla materia è stato esplicitamente previsto che "gli articoli e servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal collaboratore" facendo peraltro salve le modifiche o integrazioni disposte dal direttore per le esigenze di pubblicazione, cautela assolutamente indispensabile nel contesto dei tempi di lavorazione dei giornali.
La proposta di pagamento delle collaborazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, non contrasta con alcuna direttiva europea in quanto non risulta che siano state emanate disposizioni del genere relativamente al il lavoro autonomo.

3. FLESSIBILITA'

La FIEG considera il tema della flessibilità come centrale per la rinnovazione contrattuale. La rapidità di risposta alle esigenze del mercato e la difesa della competitività rispetto ai nuovi mezzi di informazione, impongono che vengano superati con gli strumenti previsti dalla legge (contratti a termine e di lavoro temporaneo), le rigidità organizzative delle redazioni consolidate nei novanta anni di esistenza del contratto giornalistico.
E' da osservare che le nuove norme non modificherebbero in alcun modo la posizione contrattuale degli attuali assunti, ma riguarderebbero solamente un ristretto numero di nuovi giornalisti. La normativa, inoltre, favorirebbe la riassunzione in servizio dei giornalisti disoccupati per i quali si prospetterebbe la concreta possibilità di una stabilizzazione nel tempo medio.
Per quanto concerne la percentuale di giornalisti assumibili con le forme contrattuali in questione, la FIEG ha già dichiarato la propria disponibilità a ridurre la richiesta iniziale del 40% a limiti diversamente scaglionati per le nuove iniziative e per l'assunzione delle qualifiche direttive e dirigenziali.
Non è vero che la FIEG voglia cancellare la figura dell"inviato occasionale", anzi, nelle ultime intese sulla materia è stata prevista, accanto alla figura dell'"inviato speciale", la figura del "inviato" incaricato dal direttore di svolgere funzioni di particolare importanza con usufruizione di un particolare trattamento economico funzionale.
La richiesta di utilizzare l'opera del giornalista nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro anche per altre testate edite dall'azienda, costituisce l'estensione ai quotidiani di un regime contrattuale da sempre in vigore per i giornalisti dei periodici.
L'ampliamento dell'operatività giornalistica anche alle testate multimediali è la logica evoluzione della professione giornalistica nel contesto dell'espansione della produzione editoriale delle aziende.

4. GRAFICI

Non è vero che la FIEG voglia cancellare la figura del giornalista grafico nei periodici. La richiesta degli editori, peraltro accolta in un primo momento dalla FNSI, è quella di aggiornare una vecchia norma relativa alla video-impaginazione nei periodici, formulata 20 anni fa, alle nuove e diverse esigenze imposte dai più evoluti sistemi tecnologici per cui la videoimpaginazione medesima non può più essere opera esclusiva del redattore grafico, ma deve prevedere la possibilità di intervento dei tecnici anche per evitare il fenomeno delle duplicazioni operative.




5. RAPPORTI SINDACALI

La FIEG, per quanto concerne i permessi sindacali retribuiti, ha dichiarato che gli stessi hanno legittimità di esistenza solamente per lo svolgimento di compiti esclusivamente sindacali e che quindi, per essi, non se ne chiede la revisione.
Diversa la posizione editoriale per quanto concerne i permessi retribuiti per la partecipazione agli organi direttivi delle istituzioni di categoria e per gli esami professionali, attività per le quali i giornalisti percepiscono emolumenti significativi. Tali permessi dovrebbero quindi assumere carattere non retribuito.
Per quanto concerne il codice disciplinare, adempimento previsto dal codice civile e dalla Statuto dei lavoratori, gli editori non hanno alcuna volontà di snaturare con lo stesso il ruolo o le funzioni dei giornalisti. Si tratta solamente di fissare regole di comportamento e norme sanzionatorie per la loro violazione e ciò alla stregua di quanto previsto da tutti i contratti collettivi italiani.
La FIEG ha comunque espresso la disponibilità ad emendare il testo proposto sulla base di ragionevoli proposte della FNSI.

6. AUMENTI RETRIBUTIVI

I patti che legano la FIEG e la FNSI, relativi all'obbligo reciproco di rispettare il protocollo governativo del 1993 relativo alla politica dei redditi, devono essere rispettati a meno che non si voglia tornare all'anarchia salariale dei decorsi decenni.
Gli accordi di secondo livello stipulati in tutti i giornali italiani sono gli unici che possono tener conto, nei loro parametri di erogazione e nel periodo di vigenza quadriennale, dell'andamento delle economie aziendali e del possibile incremento della produttività del lavoro.
E' pura polemica quella della FNSI di fraintendere la posizione della FIEG di rispetto dei patti esistenti con il tentativo di spostare gran parte degli aumenti salariali nella contrattazione aziendale. Se la FNSI intende uscire dal sistema del 1993 lo deve dichiarare esplicitamente e non introducendo surrettiziamente tale proposta in una fase avanzata della trattativa che si trascina ormai da 15 mesi.




  
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